Art. 51 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'ente autonomo stesso un contributo per la gestione ordinaria che non puo' essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui esso e' ricompreso.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La quota di competenza regionale e' vincolata alla diffusione su tutto il territorio regionale dell'attivita' dell'ente autonomo sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.».