Art. 51 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 
 
  1. Il comma 2 dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  34/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «2. I soci fondatori attribuiscono  annualmente  all'ente  autonomo
stesso un contributo per la gestione ordinaria che  non  puo'  essere
complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla  normativa
nazionale in relazione alla categoria in cui esso e' ricompreso.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n.  34/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  La  quota  di  competenza  regionale  e'  vincolata   alla
diffusione su tutto il territorio regionale dell'attivita'  dell'ente
autonomo sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.».