Art. 52.
                     Procedimenti amministrativi
    1.  I  PGF  e  i PFC necessitano anche di autorizzazione ai sensi
delle   vigenti  norme  di  tutela  ambientale  e  del  paesaggio  se
contengono   criteri   selvicolturali  d'intervento  non  previsti  o
difformi dal presente regolamento.
    2.  Tutte  le  comunicazioni previste negli articoli del presente
titolo  devono  essere  presentate all'ente competente per territorio
almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.
    3.  Fatto  salvo  quanto  indicato  al comma 4, le autorizzazione
previste dal presente titolo sono rilasciate dall'ente competente per
territorio  che  ha  tempo  novanta  giorni dalla data di ricevimento
della  richiesta  per  autorizzare sulla base di quanto stabilito dal
presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento
richiesto  pregiudichi  le  finalita'  di  cui all'Art. 1 della legge
regionale  n.  28/2001.  Trascorso inutilmente tale periodo senza che
siano  state dettate da parte dell'ente competente per territorio, le
proprie  determinazioni,  l'intervento  si  intende  autorizzato  nel
rispetto delle norme del presente regolamento.
    4.  Le  autorizzazioni  previste per il PPT, il PGF e il PFC sono
rilasciate   dall'ente   competente   per  territorio  che  ha  tempo
centoventi  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della richiesta per
autorizzare  sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento,
o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi
le finalita' di cui all'Art. 2 del presente regolamento.
    5.   Gli   interventi   indicati   nelle  comunicazioni  e  nelle
autorizzazioni   rilasciate  ai  sensi  del  comma  3  devono  essere
realizzati  entro  ventiquattro  mesi  per  i boschi di alto fusto ed
entro  due  stagioni  silvane per i boschi cedui, dalla data di invio
della comunicazione o di efficacia dell'autorizzazione, salvo proroga
concessa dall'ente competente per territorio per un massimo di dodici
mesi  o  una  stagione silvana. Trascorsi inutilmente tali periodi le
procedure  amministrative  devono  ripetersi  come indicato nei commi
precedenti.
    6.  L'ente  competente  per  territorio  provvede  ad inviare per
conoscenza   copia   delle   comunicazioni   e  delle  autorizzazioni
rilasciate,  anche  con  silenzio  assenso,  agli organi di vigilanza
competenti per territorio.