Art. 52. Procedimenti amministrativi 1. I PGF e i PFC necessitano anche di autorizzazione ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio se contengono criteri selvicolturali d'intervento non previsti o difformi dal presente regolamento. 2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori. 3. Fatto salvo quanto indicato al comma 4, le autorizzazione previste dal presente titolo sono rilasciate dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi le finalita' di cui all'Art. 1 della legge regionale n. 28/2001. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio, le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento. 4. Le autorizzazioni previste per il PPT, il PGF e il PFC sono rilasciate dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi le finalita' di cui all'Art. 2 del presente regolamento. 5. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi per i boschi di alto fusto ed entro due stagioni silvane per i boschi cedui, dalla data di invio della comunicazione o di efficacia dell'autorizzazione, salvo proroga concessa dall'ente competente per territorio per un massimo di dodici mesi o una stagione silvana. Trascorsi inutilmente tali periodi le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti. 6. L'ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni e delle autorizzazioni rilasciate, anche con silenzio assenso, agli organi di vigilanza competenti per territorio.