Art. 52.
 
             Strutture private riconosciute quali presidi
                    delle unita' sanitarie locali
   1.  Gli ospedali dipendenti dagli istituti ed enti di cui all'art.
41, primo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  che  non
abbiano  ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio
1968, n. 132, nonche' dalle  istituzioni  di  carattere  privato  che
abbiano  un  ordinamento  dei  servizi  corrispondente a quello degli
ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali,  possono
essere   riconosciuti   dalla  Regione  quali  presidi  delle  unita'
sanitarie locali,  qualora  siano  individuati  dal  piano  sanitario
regionale con ruolo integrativo dell'assistenza ospedaliera pubblica.
   2.  Ai  fini del riconoscimento, le strutture di cui al precedente
primo comma devono avere un ordinamento dei servizi nonche' dotazioni
organiche  corrispondenti  a  quelli degli ospedali pubblici e devono
assicurare livelli di prestazioni non inferiori a quelle erogate  dai
corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali.
   3.  La  domanda  di  riconoscimento  e'  presentata  dagli enti ed
istituzioni  interessate   entro   i   novanta   giorni   antecedenti
l'elaborazione del piano sanitario regionale.
   4. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' effettuato con
deliberazione  della  giunta  regionale,   sentita   la   Commissione
consiliare permanente competente in materia di sanita' ed il comitato
tecnico-scientifico per la  programmazione  sanitaria  previo  parere
della commissione prevista all'art. 3 della presente legge.
   5.  Alle  strutture  di  cui  al  presente  articolo si applica la
normativa risultante dallo schema di convenzione-tipo  approvato  dal
Consiglio dei Ministri.
   6.  In ogni caso, le opere di costruzione e trasformazione nonche'
le variazioni concernenti  le  strutture  igienico-organizzative,  di
diagnosi  e cura, amministrative e generali e delle piante organiche,
sono soggette a preventiva autorizzazione della Regione.
   7.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  precedente  sesto  comma sono
rilasciate dalla giunta regionale, sentita la commissione  consiliare
permanente   competente   in   materia  di  sanita'  e  nel  caso  di
provvedimenti che comportano  l'istituzione,  la  soppressione  o  la
modifica  di  servizi  di  diagnosi  e cura sentito anche il comitato
tecnico-scientifico della programmazione socio-sanitaria regionale.
   8.  I  rapporti tra le istituzioni sanitarie, riconosciute a norma
del presente articolo, con le unita' sanitarie locali di  competenza,
sono   regolati   da   convenzioni   stipulate  in  conformita'  allo
schema-tipo previsto  dall'art.  43,  terzo  comma,  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833.
   9.  La  vigilanza  igienico-sanitaria sulle istituzioni sanitarie,
riconosciuta  a  norma  del  presente  articolo,  e'  esercitata   in
conformita'   alla  vigente  legislazione.  I  controlli  sull'esatta
applicazione delle convenzioni sono esercitati dall'unita'  sanitaria
locale   competente   per  territorio  in  conformita'  agli  accordi
convenzionali.
   10. Le norme di cui al presente articolo, quinto, sesto, settimo e
nono comma, si applicano anche agli  istituti  gia'  classificati  ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.