Art. 52. Strutture private riconosciute quali presidi delle unita' sanitarie locali 1. Gli ospedali dipendenti dagli istituti ed enti di cui all'art. 41, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' dalle istituzioni di carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali, possono essere riconosciuti dalla Regione quali presidi delle unita' sanitarie locali, qualora siano individuati dal piano sanitario regionale con ruolo integrativo dell'assistenza ospedaliera pubblica. 2. Ai fini del riconoscimento, le strutture di cui al precedente primo comma devono avere un ordinamento dei servizi nonche' dotazioni organiche corrispondenti a quelli degli ospedali pubblici e devono assicurare livelli di prestazioni non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali. 3. La domanda di riconoscimento e' presentata dagli enti ed istituzioni interessate entro i novanta giorni antecedenti l'elaborazione del piano sanitario regionale. 4. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' effettuato con deliberazione della giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di sanita' ed il comitato tecnico-scientifico per la programmazione sanitaria previo parere della commissione prevista all'art. 3 della presente legge. 5. Alle strutture di cui al presente articolo si applica la normativa risultante dallo schema di convenzione-tipo approvato dal Consiglio dei Ministri. 6. In ogni caso, le opere di costruzione e trasformazione nonche' le variazioni concernenti le strutture igienico-organizzative, di diagnosi e cura, amministrative e generali e delle piante organiche, sono soggette a preventiva autorizzazione della Regione. 7. Le autorizzazioni di cui al precedente sesto comma sono rilasciate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanita' e nel caso di provvedimenti che comportano l'istituzione, la soppressione o la modifica di servizi di diagnosi e cura sentito anche il comitato tecnico-scientifico della programmazione socio-sanitaria regionale. 8. I rapporti tra le istituzioni sanitarie, riconosciute a norma del presente articolo, con le unita' sanitarie locali di competenza, sono regolati da convenzioni stipulate in conformita' allo schema-tipo previsto dall'art. 43, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 9. La vigilanza igienico-sanitaria sulle istituzioni sanitarie, riconosciuta a norma del presente articolo, e' esercitata in conformita' alla vigente legislazione. I controlli sull'esatta applicazione delle convenzioni sono esercitati dall'unita' sanitaria locale competente per territorio in conformita' agli accordi convenzionali. 10. Le norme di cui al presente articolo, quinto, sesto, settimo e nono comma, si applicano anche agli istituti gia' classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.