Art. 52 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2006 1. L'art. 8 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sostegno della Regione Liguria ad altri teatri di rilevante interesse culturale, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria). - 1. La Regione, unitamente agli enti territoriali o agli altri enti pubblici competenti, sostiene la gestione ordinaria degli altri teatri di rilevante interesse culturale, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria con un contributo annuo che non puo' essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui essi sono ricompresi. 2. La Giunta regionale, nel limite delle disponibilita' di bilancio, determina la quota annuale del contributo di propria competenza sulla base di appositi accordi, anche pluriennali, con gli enti di cui al comma 1.».