Art. 52 
 
      Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2006 
 
  1.  L'art.  8  della  legge  regionale  n.  34/2006  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  8  (Sostegno  della  Regione  Liguria  ad  altri  teatri  di
rilevante interesse culturale,  dei  teatri  di  tradizione  e  delle
istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria). -  1.  La
Regione, unitamente agli enti territoriali o agli altri enti pubblici
competenti, sostiene la gestione  ordinaria  degli  altri  teatri  di
rilevante interesse culturale,  dei  teatri  di  tradizione  e  delle
istituzioni concertistico-orchestrali con  sede  in  Liguria  con  un
contributo annuo che non puo' essere complessivamente inferiore  alla
percentuale prevista dalla  normativa  nazionale  in  relazione  alla
categoria in cui essi sono ricompresi. 
  2.  La  Giunta  regionale,  nel  limite  delle  disponibilita'   di
bilancio, determina  la  quota  annuale  del  contributo  di  propria
competenza sulla base di appositi accordi, anche pluriennali, con gli
enti di cui al comma 1.».