Art. 53.
                         P u b b l i c i t a'
   1. Chiunque intenda effettuare, con qualsiasi mezzo di diffusione,
pubblicita' in ordine  alle  attivita'  disciplinate  dalla  presente
legge, deve presentare domanda all'unita' sanitaria locale competente
per territorio, allegando il testo, le immagini o le registrazioni da
divulgare,  oltre  a quant'altro necessario per valutare il contenuto
del messaggio pubblicitario. Alla domanda  deve  essere  allegata  la
quietanza  attestante  l'avvenuto  versamento della relativa tassa di
concessione regionale.
   2.  Esperiti  gli accertamenti necessari, con particolare riguardo
alla rispondenza del messaggio pubblicitario od alle strutture od  ai
servizi autorizzati e/o convenzionati, il servizio di igiene pubblica
dell'unita'  sanitaria  locale,  acquisito  il   parere   dell'ordine
provinciale  dei  medici,  provvede a trasmettere gli atti al sindaco
competente per territorio per il rilascio della relativa licenza.