Art. 53. P u b b l i c i t a' 1. Chiunque intenda effettuare, con qualsiasi mezzo di diffusione, pubblicita' in ordine alle attivita' disciplinate dalla presente legge, deve presentare domanda all'unita' sanitaria locale competente per territorio, allegando il testo, le immagini o le registrazioni da divulgare, oltre a quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario. Alla domanda deve essere allegata la quietanza attestante l'avvenuto versamento della relativa tassa di concessione regionale. 2. Esperiti gli accertamenti necessari, con particolare riguardo alla rispondenza del messaggio pubblicitario od alle strutture od ai servizi autorizzati e/o convenzionati, il servizio di igiene pubblica dell'unita' sanitaria locale, acquisito il parere dell'ordine provinciale dei medici, provvede a trasmettere gli atti al sindaco competente per territorio per il rilascio della relativa licenza.