Art. 53.
                 Trattamento economico dei dirigenti
                      delle segreterie regionali
 
   1.  L'art. 19 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 e' cosi'
sostituito:   "Al   trattamento   economico   cosi'   come    fissato
rispettivamente,  per i segretari generali, i dirigenti di segreteria
regionale e  gli  assistenti  saranno  applicati  gli  stessi  futuri
miglioramenti  economici  stabiliti  a  favore dei dirigenti generali
dello Stato".