Art. 53.
                Spese per il personale dell'Istituto
                  dell'incremento ippico di Catania
 
  1.  Le  spese  relative  al personale dell'Istituto dell'incremento
ippico di Catania, cosi' come  determinante  dalla  legge  3  gennaio
1985,  n.  5  e  successive  modifiche ed integrazioni, sono iscritte
interamente in  un  apposito  capitolo  del  bilancio  della  Regione
siciliana anziche' sul capitolo 16317.