Art. 54.
                   Lavorazione del terreno agrario
    1.  Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto
i terreni agrari, come definiti all'Art. 53, sono consentite.
    2.  Il  proprietario  o  possessore  dei  terreni  deve curare il
mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione idraulica.
    3.  Nei  casi  in  cui  la  pratica in uso per la lavorazione del
suolo,  a  causa  della scarsa consistenza e della eccessiva pendenza
del  terreno;  possa  provocare  denudazioni, perdita di stabilita' o
turbare  il  regime delle acque, l'ente competente per territorio, su
segnalazione  degli  organi di vigilanza, intima la sospensione degli
interventi  e stabilisce le prescrizioni di intervento per il terreno
in oggetto.
    4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti
si  applica  la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11,
legge regionale n. 28/2001.