Art. 54. Lavorazione del terreno agrario 1. Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto i terreni agrari, come definiti all'Art. 53, sono consentite. 2. Il proprietario o possessore dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione idraulica. 3. Nei casi in cui la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza e della eccessiva pendenza del terreno; possa provocare denudazioni, perdita di stabilita' o turbare il regime delle acque, l'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza, intima la sospensione degli interventi e stabilisce le prescrizioni di intervento per il terreno in oggetto. 4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, legge regionale n. 28/2001.