Art. 54. S a n z i o n i 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 20 milioni, chiunque attivi uno dei presidi disciplinati dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione od in locali diversi da quelli autorizzati. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni, chiunque apporti modifiche alla dotazione e ad ogni altra caratteristica del presidio autorizzato o ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a trenta giorni senza darne comunicazione all'unita' sanitaria locale competente. 3. Le violazioni di cui al precedente primo comma comportano, comunque, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, la chiusura del presidio con effetto immediato. 4. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, secondo comma, della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, le somme introitate ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo da istituirsi con decreto del presidente della giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative erogate ai sensi della legge regionale concernente: 'Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private'". 6. Somma di importo pari all'entrata di cui al precedente quinto comma e' riversata nel capitolo di spesa "Spese correnti delle unita' sanitarie locali relative al servizio sanitario, quota o destinazione indistinta (art. 4, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58)".