Art. 54. Gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale 1. La gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi delle leggi regionali 6 giugno 1975, n. 42 e 14 maggio 1976, n. 75 "Progetto - Obiettivo" e' affidata ai rispettivi consorzi competenti per territorio. 2. Gli eventuali finanziamenti per il completamento delle opere di cui al comma 1 e/o per la manutenzione straordinaria possono essere effettuati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. 3. I consorzi per le aree di sviluppo industriale possono, mediante convenzione, affidare la gestione delle opere di Progetto - Obiettivo, di cui al comma 1, ai comuni ricadenti nel territorio dei rispettivi bacini.