Art. 54 
 
           Interventi per il miglioramento della zootecnia 
 
  1. Per le finalita' previste dall'art. 6 della  legge  regionale  5
giugno  1989,  n.  12  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,
l'Assessore regionale  per  le  risorse  agricole  ed  alimentari  e'
autorizzato ad erogare per il triennio 2013- 2015 un contributo annuo
all'Associazione  regionale  allevatori  siciliani  (ARAS)   per   la
realizzazione  di  programmi  destinati  al  miglioramento  ed   allo
sviluppo della zootecnia siciliana  nonche'  alla  prevenzione,  alla
cura ed al controllo delle malattie diffusive del bestiame. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  autorizzata,  per  il
triennio 2013-2015, la spesa annua di 2.000  migliaia  di  euro  (UPB
10.2.1.3.2, capitolo 144111).