Art. 54 
 
     Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 34/2006 
 
  1.  L'art.  10  della  legge  regionale  n.  34/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo). - 1.  La
Regione, mediante l'emanazione  di  appositi  bandi,  puo'  sostenere
specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse  culturale
e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati. 
  2. La Regione puo' altresi' promuovere direttamente  iniziative  di
spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.».