Art. 54 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 34/2006 1. L'art. 10 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo). - 1. La Regione, mediante l'emanazione di appositi bandi, puo' sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati. 2. La Regione puo' altresi' promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.».