Art. 54
Composizione della giunta comunale
1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di
un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:
a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti oppure capoluogo di provincia;
b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
e) 3 componenti nei comuni della Provincia di Trento con
popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della Provincia
di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;
f) 2 componenti nei comuni della Provincia di Trento con
popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. Lo statuto puo' prevedere un numero di assessori superiore di
un'unita' rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal
caso, limitatamente ai comuni della Provincia di Trento, e per i
comuni della Provincia di Bolzano qualora lo statuto comunale non
preveda l'attribuzione dell'indennita' piena, l'indennita' mensile di
carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella
spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto
dal comma 1 e le indennita' mensili dei singoli assessori sono
ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale
spettante al vicesindaco. Nei comuni della Provincia di Bolzano con
popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia
stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 8 si
applica solo nel corso del mandato.
3. Lo statuto puo' prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di
cittadini non facenti parte del consiglio, purche' in numero non
superiore alla meta' dei componenti la giunta. In tal caso gli
assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di
partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono
partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano
iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le
attribuzioni delegate loro dal sindaco.
4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono
immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per
qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro trenta giorni
per i comuni della Provincia di Trento ed entro novanta giorni per i
comuni della Provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta
continua a operare purche' il numero degli assessori cessati dalla
carica non sia superiore alla meta' dei suoi componenti senza
computare il sindaco.
5. Nei comuni della Provincia di Trento, il sindaco nomina i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne da'
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva
all'elezione. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.
6. Nei comuni della Provincia di Bolzano, la giunta comunale e'
eletta dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione
su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta successiva
all'elezione e secondo le modalita' stabilite nello statuto. Fino
all'elezione, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco.
Il vicesindaco e' scelto dal sindaco fra gli assessori, secondo le
disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui nello statuto
sia prevista la nomina di assessori non facenti parte del consiglio,
il loro numero non puo' superare la meta' di quello spettante a
ciascun gruppo linguistico. Su proposta del sindaco il consiglio
comunale puo' revocare uno o piu' assessori.
7. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della
Provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti piu'
gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo
linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il
sindaco.
8. Nei comuni della Provincia di Bolzano il numero dei posti
spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato
includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza
dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al
momento della convalida del consiglio neo eletto. Ciascun gruppo
linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta
se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri
appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica
nel corso del mandato. In quest'ultimo caso e, nei comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi, anche in
deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio
comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al
gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella
giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali.
9. Lo statuto puo' prevedere l'attribuzione di funzioni particolari
a singoli consiglieri.