Art. 54 
 
                 Composizione della giunta comunale 
 
  1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di
un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: 
    a) 7 componenti nei comuni con popolazione  superiore  a  100.000
abitanti oppure capoluogo di provincia; 
    b) 6 componenti nei comuni con  popolazione  superiore  a  30.000
abitanti; 
    c) 5 componenti nei comuni con  popolazione  superiore  a  10.000
abitanti; 
    d) 4 componenti nei comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
abitanti; 
    e)  3  componenti  nei  comuni  della  Provincia  di  Trento  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni  della  Provincia
di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
    f)  2  componenti  nei  comuni  della  Provincia  di  Trento  con
popolazione fino a 1.000 abitanti. 
  2. Lo statuto puo' prevedere un numero di  assessori  superiore  di
un'unita' rispetto a quello massimo stabilito dal  comma  1.  In  tal
caso, limitatamente ai comuni della Provincia  di  Trento,  e  per  i
comuni della Provincia di Bolzano qualora  lo  statuto  comunale  non
preveda l'attribuzione dell'indennita' piena, l'indennita' mensile di
carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella
spettante complessivamente al numero massimo  di  assessori  previsto
dal comma 1 e  le  indennita'  mensili  dei  singoli  assessori  sono
ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale
spettante al vicesindaco. Nei comuni della Provincia di  Bolzano  con
popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia
stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista  al  comma  8  si
applica solo nel corso del mandato. 
  3. Lo statuto puo' prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di
cittadini non facenti parte del  consiglio,  purche'  in  numero  non
superiore alla meta' dei  componenti  la  giunta.  In  tal  caso  gli
assessori  non  facenti  parte  del  consiglio   hanno   diritto   di
partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono
partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del  giorno  siano
iscritte  mozioni,  interrogazioni  o  interpellanze  riguardanti  le
attribuzioni delegate loro dal sindaco. 
  4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono
immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato  per
qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente  entro  trenta  giorni
per i comuni della Provincia di Trento ed entro novanta giorni per  i
comuni della Provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la  giunta
continua a operare purche' il numero degli  assessori  cessati  dalla
carica non  sia  superiore  alla  meta'  dei  suoi  componenti  senza
computare il sindaco. 
  5. Nei comuni della  Provincia  di  Trento,  il  sindaco  nomina  i
componenti  della  giunta,  tra  cui  un   vicesindaco   e   ne   da'
comunicazione   al   consiglio   nella   prima   seduta    successiva
all'elezione. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori,  dandone
motivata comunicazione al consiglio. 
  6. Nei comuni della Provincia di Bolzano,  la  giunta  comunale  e'
eletta dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione
su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta  successiva
all'elezione e secondo le modalita'  stabilite  nello  statuto.  Fino
all'elezione, le funzioni della giunta sono esercitate  dal  sindaco.
Il vicesindaco e' scelto dal sindaco fra gli  assessori,  secondo  le
disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui  nello  statuto
sia prevista la nomina di assessori non facenti parte del  consiglio,
il loro numero non puo' superare  la  meta'  di  quello  spettante  a
ciascun gruppo linguistico. Su  proposta  del  sindaco  il  consiglio
comunale puo' revocare uno o piu' assessori. 
  7. Nei comuni con popolazione superiore  a  13.000  abitanti  della
Provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono  presenti  piu'
gruppi  linguistici,  il  vicesindaco  deve  appartenere  al   gruppo
linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il
sindaco. 
  8. Nei comuni della  Provincia  di  Bolzano  il  numero  dei  posti
spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato
includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo  alla  consistenza
dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale,  accertata  al
momento della convalida del  consiglio  neo  eletto.  Ciascun  gruppo
linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella  giunta
se  nel  consiglio  comunale  vi   siano   almeno   due   consiglieri
appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica
nel corso del  mandato.  In  quest'ultimo  caso  e,  nei  comuni  con
popolazione fino a 3.000 abitanti,  in  entrambi  i  casi,  anche  in
deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo  statuto,  il  consiglio
comunale deve provvedere a  nominare  un  assessore  appartenente  al
gruppo linguistico che  ha  diritto  di  essere  rappresentato  nella
giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali. 
  9. Lo statuto puo' prevedere l'attribuzione di funzioni particolari
a singoli consiglieri.