Art. 55. Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali 1. Dopo il comma 4 dell'art. 72 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' aggiunto il seguente comma: "5. Sono altresi' abrogati l'art. 21, comma secondo, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e l'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 18".