Art. 55 
 
                    Sostituzione dell'art. 10-bis 
                  della legge regionale n. 34/2006 
 
  1. L'art. 10-bis della legge  regionale  n.  34/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10-bis (Contributi  straordinari  della  Regione).  -  1.  La
Regione  puo'  concedere  contributi  straordinari  a   sostegno   di
attivita' di particolare rilevanza non inserite nel Piano pluriennale
di cui all'art. 4 e aventi carattere  di  eccezionalita',  svolte  da
operatori  privati,  compresi  coloro  che  gestiscono   direttamente
strutture di proprieta' o ad essi date in concessione o in affitto. 
  2. I criteri  e  le  modalita'  di  intervento  sono  definiti  con
provvedimento della Giunta regionale.».