Art. 55 Sostituzione dell'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2006 1. L'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 10-bis (Contributi straordinari della Regione). - 1. La Regione puo' concedere contributi straordinari a sostegno di attivita' di particolare rilevanza non inserite nel Piano pluriennale di cui all'art. 4 e aventi carattere di eccezionalita', svolte da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture di proprieta' o ad essi date in concessione o in affitto. 2. I criteri e le modalita' di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.».