Art. 56. Taglio ed estirpazione degli arbusteti 1. Sono sottoposte alle prescrizione del presente articolo le formazioni arbustive come definite all'Art. 53, comma 3. 2. E' consentito il taglio degli arbusteti ai fini dell'attivita' agro-silvo-pastorale, salvo quanto stabilito all'Art. 14, comma 5, della legge regionale n. 28/2001. 3. L'estirpazione degli arbusteti, radicati sui terreni aventi pendenza superiore all'ottanta per cento e su quelli posti sopra il limite altitudinale della vegetazione arborea, e' consentita solo nell'ambito dei progetti di rimboschimento quando effettuata a buche, a piazzole o a gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata. 4. Per l'estirpazione degli arbusteti ai fini dell'attivita' agro-silvo-pastorale, su terreni con pendenza inferiore all'ottanta per cento, deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 55, specificando la zona e la motivazione dell'intervento, e tenuto conto di quanto stabilito all'Art. 14, comma 4, della legge regionale n. 28/2001. 5. Per il mancato adempimento di quanto indicato ai comma 3 si applicano le sanzioni previste all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001. 6. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 9, lettera a), punto 2), e 11 della legge regionale n. 28/2001.