Art. 56.
               Taglio ed estirpazione degli arbusteti
    1.  Sono  sottoposte  alle  prescrizione del presente articolo le
formazioni arbustive come definite all'Art. 53, comma 3.
    2. E' consentito il taglio degli arbusteti ai fini dell'attivita'
agro-silvo-pastorale,  salvo  quanto  stabilito all'Art. 14, comma 5,
della legge regionale n. 28/2001.
    3.  L'estirpazione  degli  arbusteti, radicati sui terreni aventi
pendenza  superiore  all'ottanta per cento e su quelli posti sopra il
limite  altitudinale  della  vegetazione  arborea, e' consentita solo
nell'ambito dei progetti di rimboschimento quando effettuata a buche,
a  piazzole  o  a  gradoni  orizzontali della larghezza massima di un
metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella
lavorata.
    4.  Per  l'estirpazione  degli  arbusteti  ai fini dell'attivita'
agro-silvo-pastorale,  su  terreni con pendenza inferiore all'ottanta
per  cento,  deve  essere  presentata  richiesta  di  autorizzazione,
conforme  all'allegato  G,  all'ente  competente per territorio con i
procedimenti  amministrativi  previsti  all'Art.  55, specificando la
zona  e  la  motivazione  dell'intervento,  e  tenuto conto di quanto
stabilito all'Art. 14, comma 4, della legge regionale n. 28/2001.
    5.  Per  il  mancato adempimento di quanto indicato ai comma 3 si
applicano  le  sanzioni  previste  all'Art. 48, comma 11, della legge
regionale n. 28/2001.
    6. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti
si  applica  la  sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 9,
lettera a), punto 2), e 11 della legge regionale n. 28/2001.