Art. 56.
 
                         Direttive regionali
   1.   La  Regione  provvede  ad  impartire  direttive  alle  unita'
sanitarie locali ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,
delle convenzioni sulle case di cura private, nonche' per l'attivita'
di controllo da esercitare sulle stesse, fissando idonei parametri di
efficienza.