Art. 56. Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano 1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della spesa prevista dall'art. 111, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata al pagamento degli oneri derivanti nell'esercizio 1997 dai contratti stipulati in forza del medesimo articolo. 2. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 sara' determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997.