Art. 57. Procedimenti amministrativi 1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente titolo, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento. 2. Gli interventi indicati nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro ventiquattro mesi. Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei commi precedenti. 3. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento dovra' provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.