Art. 57.
                     Procedimenti amministrativi
    1.  I  procedimenti  amministrativi previsti dal presente titolo,
sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta
giorni  dalla  data  di ricevimento della richiesta per autorizzare e
dettare  ulteriori  prescrizioni  sulla  base di quanto stabilito dal
presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento
richiesto  pregiudichi  l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso
inutilmente  tale  periodo  senza  che  siano  state dettate da parte
dell'ente   competente  per  territorio  le  proprie  determinazioni,
l'intervento  si  intende  autorizzato  nel  rispetto delle norme del
presente regolamento.
    2. Gli interventi indicati nelle autorizzazioni rilasciate devono
essere realizzati entro ventiquattro mesi. Trascorso inutilmente tale
periodo  la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei
commi precedenti.
    3.  L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal
presente  regolamento  dovra'  provvedere  ad  inviare per conoscenza
copia  dei  procedimenti  amministrativi  autorizzati  agli organi di
vigilanza competenti per territorio.