Art. 57. Riserva di posti 1. Il personale gia' in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le case di cura private che cessino il rapporto convenzionale, ha diritto alla riserva dei posti previsti dalle disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.