Art. 57.
 
                           Riserva di posti
   1.   Il   personale   gia'  in  servizio  a  rapporto  di  impiego
continuativo presso le case di cura private che cessino  il  rapporto
convenzionale,  ha  diritto  alla  riserva  dei  posti previsti dalle
disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 15 del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.