Art. 57 Modifiche all'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in materia di societa' partecipate 1. Al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 dopo le parole "effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le societa' Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attivita' stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attivita' di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalita'.