Art. 57 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura) 1. All'art. 2 della legge regionale n. 26/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «, gia' istituita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2006 e successive modifiche ed integrazioni,» sono soppresse; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Giunta regionale concede, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, un contributo ordinario annuale alla Fondazione incorporante, quantificato in misura non inferiore all'importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale gia' in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo ordinario annuale non puo', comunque, essere superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.»; c) il comma 6 e' abrogato.