Art. 57 
Modifiche all'art. 2 della legge  regionale  7  agosto  2013,  n.  26
  (Interventi  di  razionalizzazione  amministrativa  in  materia  di
  cultura) 
  1. All'art.  2  della  legge  regionale  n.  26/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «, gia' istituita ai sensi  dell'art.  8
della  legge  regionale  n.  33/2006  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,» sono soppresse; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La Giunta regionale concede, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio,   un   contributo   ordinario   annuale   alla   Fondazione
incorporante,  quantificato  in  misura  non  inferiore   all'importo
necessario per sostenere gli oneri per la gestione  della  collezione
Wolfson nei limiti della spesa  storica  sostenuta  dalla  Fondazione
regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione  dei
relativi rapporti di lavoro, per il personale gia' in servizio presso
la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge.  Il  contributo  ordinario
annuale non puo', comunque, essere superiore al contributo  assegnato
nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.»; 
    c) il comma 6 e' abrogato.