Art. 58. Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso 1. I movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 65. 2. Sono esclusi dagli adempimenti indicati al comma 1, le operazioni e gli interventi di piccola entita' come specificati all'Art. 64. 3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 4. Fanno parte del progetto di intervento: a) relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalita' di lavoro e dei movimenti di terra ed indichi le eventuali opere ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare frane ed erosioni, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta; b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento; c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000; d) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000; e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento; f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento dei profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento. 5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.