Art. 58.
               Movimenti di terreno che non comportano
                  cambiamenti di destinazione d'uso
    1.  I  movimenti  di  terreno  che  non comportano cambiamenti di
destinazione   d'uso   devono  essere  sottoposti  all'autorizzazione
dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti all'Art. 65.
    2.  Sono  esclusi  dagli  adempimenti  indicati  al  comma  1, le
operazioni  e  gli  interventi  di  piccola  entita' come specificati
all'Art. 64.
    3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    4. Fanno parte del progetto di intervento:
      a) relazione   tecnica   che   contenga  la  descrizione  della
morfologia  del  terreno,  del  tipo  e  modalita'  di  lavoro  e dei
movimenti  di  terra  ed  indichi  le eventuali opere ed accorgimenti
tecnici  necessari  ad evitare frane ed erosioni, la localizzazione e
stoccaggio   provvisorio   e  definitivo  dell'eventuale  terreno  di
risulta;
      b) relazione  geologica che definisca in particolare il livello
di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento;
      c) corografia  con ubicazione dell'area su carta topografica in
scala 1:25.000;
      d) ubicazione  degli  interventi  su  carta plano-altimetrica a
scala non inferiore a 1:10.000;
      e) planimetria  catastale  a scala non inferiore a 1:2.000, con
indicazione della superficie di intervento;
      f) elaborati  progettuali  con sezioni di sbancamento e riporto
che evidenzino l'andamento dei profilo del terreno allo stato attuale
e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri a monte e
a valle dell'area interessata dall'intervento.
    5.  Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento
autorizzato  o  per  l'esecuzione  dei  lavori  senza  la  prescritta
autorizzazione  viene  applicata  la  sanzione  amministrativa di cui
all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.