Art. 58. Norme transitorie 1. Le case di cura private autorizzate all'atto della data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni in essa contenute entro il 31 dicembre 1989. 2. Per le predette case di cura la giunta regionale, in sede di adozione del provvedimento di cui al successivo quarto comma, tenendo conto della loro tipologia, stabilisce le deroghe ai requisiti strutturali, con specifico riguardo all'area ed alle dimensioni dei corridoi e delle scale e ad altri eventuali elementi strutturali laddove non sia compromessa la funzionalita' e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica attivita'. 3. Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente primo comma le case di cura, a pena di revoca dell'autorizzazione, devono presentare alla Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) la domanda di conferma e caratterizzazione tipologica in una delle categorie previste dal precedente art. 2; b) la documentazione idonea a comprovare il possesso di tutti i requisiti atti ad assicurare la funzionalita' e l'efficienza della struttura. La documentazione deve, in ogni caso, comprendere: 1) planimetria dei locali, con indicazione della loro destinazione d'uso; 2) progettazione tecnica, redatta secondo il precedente art. 5; 3) atti idonei a comprovare la compatibilita' dell'intervento edilizio, eventualmente da realizzare, con le norme del piano regolatore vigente. 4. La Regione, acquisito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui al precedente art. 3, si pronuncia, con deliberazione della giunta regionale, sull'accoglibilita' della domanda e fissa, entro il periodo massimo di cui al precedente primo comma, il termine per gli adeguamenti strutturali e tecnici. 5. In caso di eventuale incompletezza o di imperfezione della documentazione allegata alla domanda e/o della progettazione rispetto ai requisiti prescritti la giunta regionale, nella deliberazione di cui al precedente quarto comma, indica gli adempimenti necessari ai fini della loro regolarizzazione, fissando un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la casa di cura sara' tenuta a provvedere all'integrazione della domanda. 6. Le case di cura, entro centoventi giorni dalla dichiarazione di accoglibilita' della domanda, devono comunque adeguarsi alle disposizioni previste in materia di personale, con particolare riferimento alla definizione degli organici relativi ai singoli servizi. 7. Trascorso il termine previsto dal precedente quarto comma, la Regione dispone l'ispezione tecnica per l'accertamento della rispondenza della casa di cura al progetto approvato nonche' alle eventuali prescrizioni della giunta regionale. 8. La Regione effettuata l'ispezione di cui al precedente settimo comma, previa valutazione dei relativi risultati ed acquisita la documentazione prevista dal precedente art. 4, sesto comma, emette, con deliberazione della giunta regionale il provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione tipologica ovvero di revoca dell'autorizzazione. 9. La giunta regionale, qualora la casa di cura non sia in grado, per giustificati e comprovati motivi di ordine tecnico, di rispettare il termine fissato a norma del precedente quarto comma, puo' disporne la proroga comunque non oltre la data indicata al primo comma del presente articolo. 10. L'autorizzazione e' revocata in caso di mancato rispetto del termine previsto dai precedenti quarto e nono comma. 11. La revoca dell'autorizzazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione nei confronti di case di cura convenzionate. 12. Le case di cura private autorizzate all'atto della data di entrata in vigore della presente legge cui sara' attribuita la funzione di presidio di unita' sanitaria locale, possono chiedere alla giunta regionale l'adeguamento alle normative relative all'attivita' ambulatoriale a regime convenzionato svolta dagli istituti, enti ed ospedali che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132. 13. L'estensione della normativa di cui al precedente dodicesimo comma, e' disposta dalla giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni dalla richiesta sentita la competente commissione consiliare permanente. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 31 dicembre 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.