Art. 58.
 
                          Norme transitorie
   1.  Le  case  di  cura  private autorizzate all'atto della data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  devono  adeguarsi   alle
prescrizioni in essa contenute entro il 31 dicembre 1989.
   2.  Per  le  predette case di cura la giunta regionale, in sede di
adozione del provvedimento di cui al successivo quarto comma, tenendo
conto  della  loro  tipologia,  stabilisce  le  deroghe  ai requisiti
strutturali, con specifico riguardo all'area ed alle  dimensioni  dei
corridoi  e  delle  scale  e  ad altri eventuali elementi strutturali
laddove non sia compromessa la  funzionalita'  e  l'efficienza  delle
strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica attivita'.
   3.  Ai  fini  dell'adeguamento di cui al precedente primo comma le
case di cura, a pena di revoca dell'autorizzazione, devono presentare
alla  Regione,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
     a)  la domanda di conferma e caratterizzazione tipologica in una
delle categorie previste dal precedente art. 2;
     b)  la documentazione idonea a comprovare il possesso di tutti i
requisiti atti ad assicurare la funzionalita'  e  l'efficienza  della
struttura. La documentazione deve, in ogni caso, comprendere:
     1)   planimetria   dei   locali,   con  indicazione  della  loro
destinazione d'uso;
     2) progettazione tecnica, redatta secondo il precedente art. 5;
     3)  atti  idonei  a comprovare la compatibilita' dell'intervento
edilizio,  eventualmente  da  realizzare,  con  le  norme  del  piano
regolatore vigente.
   4.   La   Regione,   acquisito   il   parere   della   commissione
tecnico-consultiva di cui al precedente art.  3,  si  pronuncia,  con
deliberazione   della  giunta  regionale,  sull'accoglibilita'  della
domanda e fissa, entro il periodo massimo di cui al precedente  primo
comma, il termine per gli adeguamenti strutturali e tecnici.
   5.  In  caso  di  eventuale  incompletezza o di imperfezione della
documentazione allegata alla domanda e/o della progettazione rispetto
ai  requisiti  prescritti la giunta regionale, nella deliberazione di
cui al precedente quarto comma, indica gli adempimenti  necessari  ai
fini  della loro regolarizzazione, fissando un termine, non superiore
a sessanta giorni, entro il quale la casa  di  cura  sara'  tenuta  a
provvedere all'integrazione della domanda.
   6. Le case di cura, entro centoventi giorni dalla dichiarazione di
accoglibilita'  della  domanda,  devono   comunque   adeguarsi   alle
disposizioni  previste  in  materia  di  personale,  con  particolare
riferimento alla  definizione  degli  organici  relativi  ai  singoli
servizi.
   7.  Trascorso  il termine previsto dal precedente quarto comma, la
Regione  dispone  l'ispezione  tecnica   per   l'accertamento   della
rispondenza  della  casa  di  cura al progetto approvato nonche' alle
eventuali prescrizioni della giunta regionale.
   8.  La Regione effettuata l'ispezione di cui al precedente settimo
comma, previa valutazione dei  relativi  risultati  ed  acquisita  la
documentazione  prevista  dal precedente art. 4, sesto comma, emette,
con  deliberazione  della  giunta  regionale  il   provvedimento   di
autorizzazione   e  caratterizzazione  tipologica  ovvero  di  revoca
dell'autorizzazione.
   9.  La giunta regionale, qualora la casa di cura non sia in grado,
per giustificati e comprovati motivi di ordine tecnico, di rispettare
il termine fissato a norma del precedente quarto comma, puo' disporne
la proroga comunque non oltre la data indicata  al  primo  comma  del
presente articolo.
   10.  L'autorizzazione  e' revocata in caso di mancato rispetto del
termine previsto dai precedenti quarto e nono comma.
   11.  La  revoca  dell'autorizzazione  comporta  la  risoluzione di
diritto  della  convenzione   nei   confronti   di   case   di   cura
convenzionate.
   12.  Le  case  di  cura private autorizzate all'atto della data di
entrata in vigore  della  presente  legge  cui  sara'  attribuita  la
funzione  di  presidio  di  unita' sanitaria locale, possono chiedere
alla  giunta  regionale   l'adeguamento   alle   normative   relative
all'attivita'  ambulatoriale  a  regime  convenzionato  svolta  dagli
istituti, enti ed ospedali che abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
   13.  L'estensione  della normativa di cui al precedente dodicesimo
comma, e' disposta dalla giunta regionale con  propria  deliberazione
entro   sessanta   giorni   dalla  richiesta  sentita  la  competente
commissione consiliare permanente.
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 31 dicembre 1987
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del  commissario  del  Governo  si  intende apposto per
decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11  della  legge  10
febbraio  1953,  n.  62  e  dell'art.  31 dello statuto della regione
Lazio.