Art. 58.
                       Autorizzazione all'ESA
 
  1.  L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) e' autorizzato a trasferire a
titolo gratuito ai comuni di Corleone  e  di  Contessa  Entellina  le
strutture,  le  aree  di  pertinenza,  i macchinari e le attrezzature
facenti parte del  complesso  lattiero-caseario  realizzato  dall'ESA
stesso nel territorio dei comuni predetti.
  2.   Le  amministrazioni  comunali  interessate,  destinatarie  del
trasferimento  degli   immobili   ed   attrezzature   rispettivamente
ricadenti  nel  proprio  territorio,  utlizzeranno i beni loro ceduti
secondo le finalita' orginarie  o  per  altre  finalita'  agricole  o
istituzionali.