Art. 58 
 
     Istituzione di un fondo di microcredito per le microimprese 
 
  1. La Regione promuove iniziative di microcredito a sostegno  delle
microimprese, come definite al comma 3 dell'art.  2  dell'allegato  1
del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale ed operanti  nel
territorio della Regione,  esistenti  o  di  nuova  costituzione,  da
destinare ad interventi finanziari per l'avvio dell'attivita'  o  per
l'ammodernamento del ciclo produttivo. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  istituito  presso
l'Assessorato  regionale  dell'economia  un  fondo  di  garanzia   da
affidare in gestione tramite convenzione stipulata tra  l'Assessorato
regionale dell'economia ed una banca o un  intermediario  finanziario
iscritto  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n.  385,  e  scelto  tramite  procedura
selettiva pubblica ovvero a societa'  interamente  partecipate  dalla
Regione aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese  nel  rispetto
dei principi del diritto dell'Unione europea. 
  3. Al fondo di cui al comma 2  confluiscono  annualmente  le  somme
appositamente  versate  provenienti  da  contributi  volontari  degli
aderenti, dei deputati regionali, dei deputati e dei  senatori  della
Repubblica o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni  conseguenti
a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali
e da altri enti pubblici o privati. 
  4.  Con  decreto  del  Presidente  della   Regione,   su   proposta
dell'Assessore regionale per l'economia previa delibera della  Giunta
regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  determinate  le  modalita'  di
funzionamento del fondo di cui al comma 2. 
  5. I finanziamenti erogati non possono  superare  l'importo  di  20
migliaia di  euro  per  ogni  operazione  di  microcredito,  restando
demandato alle convenzioni di cui al comma 2  ed  alle  modalita'  di
gestione di cui al comma 4, di stabilire ed  in  ogni  caso  entro  i
limiti del 'de minimis': 
    a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni; 
    b) le modalita'  di  accesso  al  microcredito  e  le  azioni  di
tutoraggio ed accompagnamento; 
    c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito
avendo riguardo anche al loro reddito; 
    d) i tassi di interesse massimi applicabili; 
    e) l'importo massimo dei prestiti; 
    f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito. 
  6. Per la costituzione del fondo di cui  al  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa  di  1.500  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2013. 
  7. L'eventuale onere di cui al comma 2 e' a carico del fondo.