Art. 58 Istituzione di un fondo di microcredito per le microimprese 1. La Regione promuove iniziative di microcredito a sostegno delle microimprese, come definite al comma 3 dell'art. 2 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale ed operanti nel territorio della Regione, esistenti o di nuova costituzione, da destinare ad interventi finanziari per l'avvio dell'attivita' o per l'ammodernamento del ciclo produttivo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia un fondo di garanzia da affidare in gestione tramite convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale dell'economia ed una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e scelto tramite procedura selettiva pubblica ovvero a societa' interamente partecipate dalla Regione aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea. 3. Al fondo di cui al comma 2 confluiscono annualmente le somme appositamente versate provenienti da contributi volontari degli aderenti, dei deputati regionali, dei deputati e dei senatori della Repubblica o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici o privati. 4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' di funzionamento del fondo di cui al comma 2. 5. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 20 migliaia di euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 2 ed alle modalita' di gestione di cui al comma 4, di stabilire ed in ogni caso entro i limiti del 'de minimis': a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni; b) le modalita' di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento; c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito; d) i tassi di interesse massimi applicabili; e) l'importo massimo dei prestiti; f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito. 6. Per la costituzione del fondo di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013. 7. L'eventuale onere di cui al comma 2 e' a carico del fondo.