Art. 59. Movimenti franosi 1. Nelle aree investite da movimenti franosi superficiali o profondi sono consentite solo le opere e i lavori volti alla stabilizzazione dell'area, a migliorare l'assetto idrogeologico ed il risanamento idraulico. 2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 65. 3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 4. Fanno parte del progetto di intervento: a) relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere e i relativi movimenti di terra e le opere di consolidamento previste; b) relazione geologica che contenga le verifiche di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988 del Ministero dei lavori pubblici e definisca in particolare il livello di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento; c) rilievo plano-altimetrico in scala adeguata esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle dell'area in frana con localizzazione dell'area in dissesto e delle opere previste; d) sezioni e profilo del dissesto; e) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000; f) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000; g) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2000, con indicazione della superficie di intervento. 5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.