Art. 59.
                          Movimenti franosi
    1.  Nelle  aree  investite  da  movimenti  franosi superficiali o
profondi  sono  consentite  solo  le  opere  e  i  lavori  volti alla
stabilizzazione dell'area, a migliorare l'assetto idrogeologico ed il
risanamento idraulico.
    2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente deve essere
autorizzata  dall'ente  competente  per territorio con i procedimenti
amministrativi previsti all'Art. 65.
    3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    4. Fanno parte del progetto di intervento:
      a) relazione  tecnica  che  descriva con precisione i lavori da
svolgere e i relativi movimenti di terra e le opere di consolidamento
previste;
      b) relazione  geologica  che  contenga  le  verifiche di cui al
decreto  ministeriale 11 marzo 1988 del Ministero dei lavori pubblici
e  definisca in particolare il livello di pericolosita' idrogeologica
prima e dopo l'intervento;
      c) rilievo  plano-altimetrico  in  scala adeguata esteso ad una
zona  sufficientemente ampia a monte e a valle dell'area in frana con
localizzazione dell'area in dissesto e delle opere previste;
      d) sezioni e profilo del dissesto;
      e) corografia  con ubicazione dell'area su carta topografica in
scala 1:25.000;
      f) ubicazione  degli  interventi  su  carta plano-altimetrica a
scala non inferiore a 1:10.000;
      g) planimetria  catastale  a  scala non inferiore a 1:2000, con
indicazione della superficie di intervento.
    5.  Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento
autorizzato  o  per  l'esecuzione  dei  lavori  senza  la  prescritta
autorizzazione  viene  applicata  la  sanzione  amministrativa di cui
all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.