Art. 59.
                         Consorzi di ricerca
 
  1.  Gli  stanziamenti  per il funzionamento dei consorzi di ricerca
gia' costituiti ai sensi dell'art. 5 delle legge regionale  5  agosto
1982,  n.  88, sono disposti annualmente secondo l'art. 4 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.