Art. 59 
 
      Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS 
 
  1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di  ESPI  ed
EMS la Regione e' autorizzata ad intervenire nei  giudizi  nei  quali
siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di se' la causa
e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio. 
  2. A  seguito  della  estromissione  degli  enti  dai  giudizi,  il
Commissario liquidatore trasferisce  al  bilancio  della  Regione  le
corrispondenti somme a valere sull'importo  dei  Fondi  rischi,  come
appostate nei bilanci degli enti,  valutate  in  21.000  migliaia  di
euro, destinate alla copertura dei  relativi  oneri  posti  a  carico
dell'amministrazione regionale. 
  3.  Entro  i  centoventi   giorni   successivi   alla   intervenuta
estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i  giudizi  di
cui siano parte, il  Commissario  liquidatore  presenta  il  bilancio
finale di liquidazione dell'ente ai sensi  dell'art.  1  della  legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5.