Art. 59 Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS 1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di ESPI ed EMS la Regione e' autorizzata ad intervenire nei giudizi nei quali siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di se' la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio. 2. A seguito della estromissione degli enti dai giudizi, il Commissario liquidatore trasferisce al bilancio della Regione le corrispondenti somme a valere sull'importo dei Fondi rischi, come appostate nei bilanci degli enti, valutate in 21.000 migliaia di euro, destinate alla copertura dei relativi oneri posti a carico dell'amministrazione regionale. 3. Entro i centoventi giorni successivi alla intervenuta estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i giudizi di cui siano parte, il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'ente ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.