Art. 59 
 
           Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 
     4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) 
 
  1.  L'art.  7  della  legge  regionale  n.  28/2006  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Programmazione turistica regionale). - 1. Per l'attuazione
delle funzioni di cui all'art. 2,  la  Giunta  regionale  propone  al
Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria il  Programma
turistico regionale che ha durata pari a quella della Legislatura  di
riferimento. Il Programma deve essere  proposto  dalla  Giunta  entro
l'anno successivo al proprio insediamento. Fino all'approvazione  del
nuovo Programma, continua  comunque  a  trovare  applicazione  quello
precedente. 
  2. Il Programma turistico regionale contiene: 
    a) la valutazione della precedente programmazione e dei risultati
acquisiti, nonche' l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del
turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche,  allo  sviluppo
dei prodotti,  alla  qualita'  a  supporto  delle  diverse  tipologie
dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi turistici; 
    b) l'individuazione degli obiettivi e  delle  priorita'  per  gli
interventi di settore e per i progetti da attuare; 
    c)  le  finalita'  cui  deve  conformare  la  propria   attivita'
l'agenzia regionale di cui al capo  IV  e  gli  indirizzi  agli  enti
locali e agli altri organismi operanti nella  Regione  a  favore  del
turismo, anche per favorirne il coordinamento; 
    d) il piano finanziario,  con  l'individuazione  delle  fonti  di
finanziamento e  con  l'indicazione  dei  fondi  che  si  prevede  di
destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni. 
  3. Gli atti di attuazione del Programma sono adottati dalla  Giunta
regionale. 
  4. Il Programma puo' essere aggiornato nel corso della vigenza  con
le medesime procedure previste per la sua adozione.».