Art. 59 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) 1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Programmazione turistica regionale). - 1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'art. 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria il Programma turistico regionale che ha durata pari a quella della Legislatura di riferimento. Il Programma deve essere proposto dalla Giunta entro l'anno successivo al proprio insediamento. Fino all'approvazione del nuovo Programma, continua comunque a trovare applicazione quello precedente. 2. Il Programma turistico regionale contiene: a) la valutazione della precedente programmazione e dei risultati acquisiti, nonche' l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti, alla qualita' a supporto delle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi turistici; b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorita' per gli interventi di settore e per i progetti da attuare; c) le finalita' cui deve conformare la propria attivita' l'agenzia regionale di cui al capo IV e gli indirizzi agli enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo, anche per favorirne il coordinamento; d) il piano finanziario, con l'individuazione delle fonti di finanziamento e con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni. 3. Gli atti di attuazione del Programma sono adottati dalla Giunta regionale. 4. Il Programma puo' essere aggiornato nel corso della vigenza con le medesime procedure previste per la sua adozione.».