Art. 6.
                       Funzioni delle province
    1.  Per  effetto  di  quanto  previsto  dall'art. 7  del  decreto
legislativo  n. 422/1997 la Regione Molise delega alle province tutte
le  funzioni  e  i compiti regionali in materia di trasporto pubblico
locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
    2. Le province esercitano le funzioni amministrative riguardanti:
      a) predisposizione  dei piani di bacino nell'ambito del proprio
territorio,  sulla  base  dei  servizi minimi e degli indirizzi della
Regione;
      b) approvazione  della  programmazione provinciale per definire
il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, privilegiando la
integrazione tra le varie modalita' di trasporto, favorendo il minore
impatto  ambientale  e  scegliendo  la  soluzione  che,  a parita' di
prestazione, offra costi minori;
      c) erogazione  delle  risorse  finanziarie  per far fronte agli
impegni  derivanti  dai  contratti di servizio per lo svolgimento dei
servizi minimi;
      d) assegnazione ai comuni facenti parte di bacini di competenza
delle  risorse  finanziarie per assicurare i servizi minimi urbani ed
interurbani;
      e) rilascio delle autorizzazioni per effettuare servizi di gran
turismo su gomma, secondo quanto richiesto dalle imprese interessate;
      f) svolgimento  delle  procedure  concorsuali per l'affidamento
dei  servizi di competenza per la scelta degli affidatari dei servizi
e la stipula dei contratti di servizio.
    3.  La  Regione  definisce  entro sei mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge  le  modalita'  del  conferimento previsto nel
presente articolo.