Art. 6.
                          V i g i l a n z a

    L'attivita' di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti
previste dalla presente legge e' esercitata dalla Regione avvalendosi
dell'A.R.P.A.C. La medesima autorita' e' competente per l'irrogazione
ed introito delle sanzioni di cui all'Art. 7.