Art. 6. Vigilanza e controllo 1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo avvalendosi dell'ARPA. 2. Il personale incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Art. 20, esercita le attivita' di vigilanza e di controllo di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'Art. 14, comma 3, della legge n. 447/1995.