Art. 6.
                        Vigilanza e controllo
    1.  Le province ed i comuni esercitano le funzioni di vigilanza e
di controllo avvalendosi dell'ARPA.
    2.  Il  personale incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti
dall'Art.  20,  esercita  le attivita' di vigilanza e di controllo di
cui  al comma 1, secondo quanto previsto dall'Art. 14, comma 3, della
legge n. 447/1995.