Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Per il finanziamento delle spese di costituzione e funzionamento dell'organismo pagatore di cui all'Art. 4 e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002 nell'Unita' previsionale di base (UPB) n. 11011 (programmazione valorizzazione agricoltura - programmazione in materia di agricoltura, spese correnti) la somma di Euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, e nella stessa UPB n. 11011 del bilancio pluriennale 2002-2004, rispettivamente la somma di Euro 2.300.000,00 per l'esercizio 2003-2004 e successivi. 2. Alla copertura della spesa si provvede con quota parte delle assegnazioni rivenienti dall'Art. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale). Alla copertura finanziaria per l'anno 2002 si fa fronte con gli stanziamenti della UPB n. 11011. 3. Per il finanziamento delle spese per le collaborazioni di cui all'Art. 3 in relazione alla loro attivazione si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB n. 12041 (sviluppo dell'agricoltura - servizi di sviluppo agricolo, spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004. 4. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.