Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
    1.   Per   il   finanziamento   delle  spese  di  costituzione  e
funzionamento  dell'organismo pagatore di cui all'Art. 4 e' stanziata
nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002
nell'Unita'  previsionale  di  base  (UPB)  n.  11011 (programmazione
valorizzazione   agricoltura   -   programmazione   in   materia   di
agricoltura, spese correnti) la somma di Euro 1.000.000,00 in termini
di  competenza  e  di cassa, e nella stessa UPB n. 11011 del bilancio
pluriennale  2002-2004, rispettivamente la somma di Euro 2.300.000,00
per l'esercizio 2003-2004 e successivi.
    2.  Alla  copertura della spesa si provvede con quota parte delle
assegnazioni  rivenienti dall'Art. 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
499   (razionalizzazione   degli  interventi  nei  settori  agricolo,
agroalimentare,   agroindustriale   e   forestale).   Alla  copertura
finanziaria  per  l'anno 2002 si fa fronte con gli stanziamenti della
UPB n. 11011.
    3.  Per il finanziamento delle spese per le collaborazioni di cui
all'Art.  3  in  relazione  alla  loro attivazione si provvede con le
dotazioni  finanziarie dell'UPB n. 12041 (sviluppo dell'agricoltura -
servizi   di   sviluppo   agricolo,   spese  correnti)  del  bilancio
pluriennale 2002-2004.
    4.  I  rapporti  finanziari  fra  Regione  Piemonte  e  organismo
pagatore sono regolati da apposita convenzione.