Art. 6.
                           C a r n i e r e
    1.  Ogni  cacciatore  nella  stessa  giornata  di caccia non puo'
abbattere complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le
seguenti  specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e
starna  e  comunque  non  piu'  di  un capo di lepre, pernice rossa e
starna.
    2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
    3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci
capi nella stagione.
    4.  Delle  altre  specie consentite a norma della presente legge,
per   ogni   giornata   di   caccia   non  possono  essere  abbattuti
complessivamente  piu'  di venticinque capi, di cui non piu' di dieci
capi  di anatidi, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per
ogni  giornata  di  caccia  non  possono  inoltre  essere  abbattuti,
complessivamente,   piu'   di   dieci  capi  delle  seguenti  specie:
beccaccino,  gallinella  d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione.
Per  la  beccaccia  e' consentito l'abbattimento di non piu' di venti
capi nella stagione.
    5.  Il  numero  dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in
Regioni   diverse,  non  puo'  superare  complessivamente  il  limite
previsto   dal   calendario  venatorio  della  Regione  che  consente
l'abbattimento del maggior numero di capi.