Art. 6.
                     Adempimenti amministrativi
    1.  L'inizio  dell'attivita'  ricettiva  "Bed  and  Breakfast" e'
subordinato  alla  preventiva  comunicazione al comune competente per
territorio  ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sulla base
di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
    2. La denuncia di cui al comma 1 dovra' indicare:
      a) le generalita' del titolare;
      b) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
      c) il  numero  delle  camere,  dei  posti  letto  e dei servizi
igienici;
      d) i servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minimi;
      e) il periodo di esercizio dell'attivita' e l'eventuale periodo
di chiusura a scelta nell'arco dell'anno;
      f) il  possesso  dei  requisiti previsti dall'art. 11 del Testo
unico  delle  leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
legge 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni;
      g) il   possesso   da   parte   dell'immobile   dei   requisiti
igienico-sanitari  previsti  dai  regolamenti  comunali  edilizi e di
igiene;
      h) i prezzi massimi e minimi da praticare.
    3.   Alla  comunicazione  dovranno  essere  allegati  i  seguenti
documenti:
      a) planimetria  dell'unita'  immobiliare, con indicazione della
superficie  utile  e  dei  vani  e servizi, delle aree di pertinenza,
evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
      b) atto   in   copia   conforme  all'originale  comprovante  la
disponibilita' dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
      c) atto di assenso a firma dei proprietari o comproprietari nel
caso di istanza presentata da altri;
      d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di
ospitalita' in edifici composti da piu' unita' immobiliari.
    4.  Il  comune,  entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un
sopralluogo   per   la   verifica   dell'idoneita'   della  struttura
all'esercizio  dell'attivita',  il  cui  esito  sara' comunicato alla
Regione  -  Assessorato  al  "turismo" -, alla provincia, all'ente di
turismo competente per territorio, oltre che all'interessato.
    5. Non e' consentito adottare la stessa denominazione all'interno
del territorio comunale.
    6.  Presso  i comuni e' istituito l'albo degli operatori del "Bed
and  Breakfast"  ai  fini  dell'attivita'  di informazione turistica,
dandone  informazione  all'assessorato  al  "turismo"  della Regione.
L'elenco  aggiornato  e'  comunicato entro il mese di gennaio di ogni
anno agli enti di cui al precedente comma 4.