Art. 6. Adempimenti amministrativi 1. L'inizio dell'attivita' ricettiva "Bed and Breakfast" e' subordinato alla preventiva comunicazione al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 2. La denuncia di cui al comma 1 dovra' indicare: a) le generalita' del titolare; b) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio; c) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; d) i servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minimi; e) il periodo di esercizio dell'attivita' e l'eventuale periodo di chiusura a scelta nell'arco dell'anno; f) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni; g) il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene; h) i prezzi massimi e minimi da praticare. 3. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell'unita' immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilita' dell'immobile (compravendita, locazione o altro); c) atto di assenso a firma dei proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri; d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di ospitalita' in edifici composti da piu' unita' immobiliari. 4. Il comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneita' della struttura all'esercizio dell'attivita', il cui esito sara' comunicato alla Regione - Assessorato al "turismo" -, alla provincia, all'ente di turismo competente per territorio, oltre che all'interessato. 5. Non e' consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale. 6. Presso i comuni e' istituito l'albo degli operatori del "Bed and Breakfast" ai fini dell'attivita' di informazione turistica, dandone informazione all'assessorato al "turismo" della Regione. L'elenco aggiornato e' comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti di cui al precedente comma 4.