Art. 6. Autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'Art. 5, comma 1, e' rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente. 2. Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche' private, che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero, la funzione di autorizzazione all'esercizio e' di competenza del comune dove insiste la struttura. 3. Le strutture di cui all'art. 5, gia' autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalita' e i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale di cui all'art. 10.