Art. 6.
              Incentivi e contributi alle associazioni
                   dei consumatori e degli utenti
    1.  La giunta regionale concede, nei limiti dello stanziamento di
bilancio,  contributi  alle  associazioni iscritte nell'elenco di cui
all'Art.  4,  per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti,
rientranti  nelle finalita' di cui all'art. 1, fino ad un massimo del
settanta per cento dei programmi di spesa.
    2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le
associazioni  presentano,  entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita
domanda  corredata  dei  progetti  sulle  iniziative  da svolgere con
allegato preventivo di spesa del progetto stesso.
    3.   Il   quaranta  per  cento  del  contributo  e'  erogato  con
l'approvazione  del  progetto,  il  rimanente  trenta  per  cento  e'
liquidato  a  presentazione  della  relazione  finale  dell'attivita'
svolta.
    4.  Il  contributo  e'  revocato  e  l'eventuale somma erogata e'
recuperata nelle seguenti fattispecie:
      a) iniziativa  non  realizzata in conformita' a quanto previsto
nel provvedimento di concessione;
      b) accertate irregolarita' nella contabilizzazione delle spese.
    5. L'inosservanza delle modalita', relative all'utilizzazione del
contributo,  determina  l'esclusione dell'associazione dai contributi
nei tre esercizi finanziari successivi.
    6.  I criteri per la erogazione dei contributi sono stabiliti con
provvedimento  di  giunta  Regionale,  ai  sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, art. 12.