Art. 6. Incentivi e contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti 1. La giunta regionale concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'Art. 4, per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti, rientranti nelle finalita' di cui all'art. 1, fino ad un massimo del settanta per cento dei programmi di spesa. 2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le associazioni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita domanda corredata dei progetti sulle iniziative da svolgere con allegato preventivo di spesa del progetto stesso. 3. Il quaranta per cento del contributo e' erogato con l'approvazione del progetto, il rimanente trenta per cento e' liquidato a presentazione della relazione finale dell'attivita' svolta. 4. Il contributo e' revocato e l'eventuale somma erogata e' recuperata nelle seguenti fattispecie: a) iniziativa non realizzata in conformita' a quanto previsto nel provvedimento di concessione; b) accertate irregolarita' nella contabilizzazione delle spese. 5. L'inosservanza delle modalita', relative all'utilizzazione del contributo, determina l'esclusione dell'associazione dai contributi nei tre esercizi finanziari successivi. 6. I criteri per la erogazione dei contributi sono stabiliti con provvedimento di giunta Regionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12.