Art. 6. Piano degli interventi per la tutela del consumatore 1. La giunta regionale, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, approva annualmente entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il piano degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono previsti: a) iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti; b) sportelli di informazione e di assistenza ai cittadini nella loro qualita' di consumatori e di utenti, gestiti da associazioni iscritte nell'elenco regionale. 2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da effettuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e' affidata prioritariamente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 2. 3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni iscritte nell'elenco presentano alla Regione i progetti e le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo. 4. La giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.