Art. 6.
                     Piano pluriennale di taglio
    1.   I   privati  proprietari  o  possessori  di  boschi  possono
presentare  in  sostituzione del progetto di taglio di cui all'Art. 5
un  piano  pluriennale  dei  tagli (PPT), redatto in conformita' alle
norme  del  presente  regolamento,  avente  validita' non superiore a
cinque  anni, concernente le utilizzazioni annuali, anche riferite ad
annualita'  non consecutive, che intendono effettuare in tale arco di
tempo.
    2.  Il  PPT,  redatto  da  tecnico  abilitato all'esercizio della
professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato D.
    3.  Il  PPT  deve  essere  autorizzato  dall'ente  competente per
territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52.
    4.  Per  la  realizzazione  degli  interventi previsti dal PPT di
superficie  accorpata  superiore a tre ettari, deve essere effettuata
la  contrassegnatura del bosco secondo le modalita' previste all'Art.
5, commi 2, 3 e 4.
    5. Per gli interventi effettuati in difformita' a quanto previsto
dal  PPT  autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'Art. 48,
comma 12,  della  legge  regionale  n.  28/2001,  oltre alle sanzioni
previste  dal  presente  regolamento  in  relazione alla tipologia di
interventi  effettuati  in  difformita alle prescrizioni dello stesso
PPT.