Art. 6. Piano pluriennale di taglio 1. I privati proprietari o possessori di boschi possono presentare in sostituzione del progetto di taglio di cui all'Art. 5 un piano pluriennale dei tagli (PPT), redatto in conformita' alle norme del presente regolamento, avente validita' non superiore a cinque anni, concernente le utilizzazioni annuali, anche riferite ad annualita' non consecutive, che intendono effettuare in tale arco di tempo. 2. Il PPT, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato D. 3. Il PPT deve essere autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PPT di superficie accorpata superiore a tre ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalita' previste all'Art. 5, commi 2, 3 e 4. 5. Per gli interventi effettuati in difformita' a quanto previsto dal PPT autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformita alle prescrizioni dello stesso PPT.