Art. 6. Attivita' per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani 1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a favorire la cultura della pace e dei diritti umani. 2. In particolare, le azioni progettuali riguardano: a) seminari di studio e di formazione, produzione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunita' regionale, ed in particolare il mondo giovanile, sui temi della pace, della solidarieta' e della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani; b) ricerche in tema di pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei popoli, e diffusione nelle scuole dei risultati; c) programmi di educazione sui temi della cultura di pace, della solidarieta' e dello sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto e la tutela delle identita' culturali e la promozione dell'interculturalita', con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori in genere; d) iniziative volte a favorire e salvaguardare nell'ambito della comunita' regionale, la tutela dei diritti umani e la pari dignita' dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante l'apertura, in concorso con gli enti locali, di apposite strutture per sostenere l'identita' culturale nei principali momenti della vita della persona.