Art. 6.
              Attivita' per la promozione della cultura
                   della pace e dei diritti umani
    1.  La  Regione  promuove  e sostiene iniziative di informazione,
sensibilizzazione  ed  educazione  volte  a favorire la cultura della
pace e dei diritti umani.
    2. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
      a) seminari  di studio e di formazione, produzione di materiali
finalizzati   a   sensibilizzare   la   comunita'  regionale,  ed  in
particolare   il   mondo   giovanile,  sui  temi  della  pace,  della
solidarieta'  e  della  cooperazione internazionale, della promozione
dei diritti umani;
      b) ricerche  in  tema  di  pace,  cooperazione internazionale e
diritti  fondamentali  degli  uomini,  delle  donne  e  dei popoli, e
diffusione nelle scuole dei risultati;
      c) programmi  di  educazione  sui  temi  della cultura di pace,
della  solidarieta' e dello sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto
e   la   tutela   delle   identita'   culturali   e   la   promozione
dell'interculturalita',    con    particolare   riguardo   all'ambito
scolastico e agli educatori in genere;
      d) iniziative  volte  a  favorire  e  salvaguardare nell'ambito
della  comunita'  regionale,  la  tutela  dei diritti umani e la pari
dignita'  dei  cittadini,  indipendentemente  dalle  loro convinzioni
culturali e religiose, anche mediante l'apertura, in concorso con gli
enti   locali,   di  apposite  strutture  per  sostenere  l'identita'
culturale nei principali momenti della vita della persona.