Art. 6. Z o n e C 1. La provincia definisce tempi e modalita' di esercizio e di concessione delle zone C. 2. Sono classificate C le zone di durata triennale destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonche' alle prove cinofile, anche con l'abbattimento per tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattivita', appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e anatra germanata. 3. Le zone C hanno una superficie in corpo unico compresa fra un minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari. 4. Le associazioni venatorie organizzate nel territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonche' gli imprenditori agricoli singoli od associati possono richiedere alla provincia l'autorizzazione alla gestione di zone C per le attivita' di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla provincia o dalla Regione, fatte salve le autorizzazioni in essere. 6. Nelle zone C e' vietato lo sparo nelle giornate di martedi' e venerdi', anche se coincidenti con festivita' infrasettimanali.