Art. 6.
                              Z o n e C
    1.  La  provincia  definisce  tempi e modalita' di esercizio e di
concessione delle zone C.
    2.  Sono  classificate  C  le  zone di durata triennale destinate
all'addestramento  e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi,
nonche'  alle  prove  cinofile,  anche  con  l'abbattimento per tutto
l'anno  di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale
o  in cattivita', appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e
anatra germanata.
    3.  Le zone C hanno una superficie in corpo unico compresa fra un
minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari.
    4.  Le  associazioni  venatorie  organizzate  nel  territorio, le
associazioni  cinofile,  ivi  compresi i circoli ed i gruppi a queste
affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili,
nonche'  gli  imprenditori  agricoli  singoli  od  associati  possono
richiedere  alla  provincia  l'autorizzazione alla gestione di zone C
per le attivita' di cui al comma 2 del presente articolo.
    5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri
sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla provincia o
dalla Regione, fatte salve le autorizzazioni in essere.
    6.  Nelle zone C e' vietato lo sparo nelle giornate di martedi' e
venerdi', anche se coincidenti con festivita' infrasettimanali.