Art. 6. 1. Gli allegati A e B del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, sono sostituiti dai seguenti: Allegato A (Art. 3) REQUISITI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE Nella definizione dei requisiti minimi non sono stati esplicitamente elencati tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti igienico-edilizi, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, da intendersi preventivamente acquisiti. In linea generale la disposizione dei locali e delle attrezzature deve consentire di organizzare il lavoro secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona (o punto) di ricezione merci fino, al punto di somministrazione, evitando, il piu' possibile incroci tra percorsi e operazioni sporche e pulite. I criteri applicativi di seguito definiti rappresentano unicamente requisiti minimi necessari per l'esercizio delle attivita'. In particolare: la superficie dei locali deve essere adeguata al tipo di attivita', alla potenzialita' produttiva e al numero degli addetti; i pavimenti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere realizzati in materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile, non assorbente e non tossico; le pareti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino ad almeno 2 metri; i soffitti devono essere facili da pulire; le porte devono avere superfici lisce facilmente pulibili e disinfettabili; i piani di lavoro devono essere in materiale lavabile e disinfettabile, opportunamente separati per le varie lavorazioni. Le attrezzature devono essere: in materiale resistente facilmente lavabile e disinfettabile; idonee e sufficienti in relazione all'attivita' svolta; installate in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante. Gli utensili e le stoviglie devono essere in materiale idoneo per alimenti, ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 1973, lavabile e disinfettabile; i bidoni per la raccolta rifiuti devono essere in materiale lavabile, di idonee dimensioni, dotati di coperchio fisso ad apertura a pedale, salvo dimostrazione dell'idoneita' di altre modalita'; la pedana del retrobanco deve essere di superficie facilmente lavabile, disinfettabile e tale da permettere un'agevole pulizia e sanificazione del pavimento sottostante; le finestre e le altre aperture esterne dei locali di preparazione e deposito devono essere protette con idonei sistemi di lotta agli insetti (es. reti antimosche facilmente rimovibili per la pulizia, lampade moschicide e attrezzature similari); i frigoriferi e i congelatori devono essere in numero e capacita' adeguate al tipo ed alla quantita' di prodotti previsti e con proprio termometro; deve essere previsto un locale e/o spazio per il deposito alimenti, di dimensioni adeguate in rapporto all'attivita' con: pareti lavabili e disinfettabili fino a due metri; pavimento in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; reti antimosche alle aperture, accorgimenti idonei ad assicurare adeguata areazione e protezione dall'umidita' e comunque valori microclimatici tali da garantire la corretta conservazione degli alimenti; protezione, dai roditori; scaffalature aventi superfici lavabili. L'applicazione di quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'Art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 puo' essere attuata in presenza di situazioni particolari in relazione alla valutazione complessiva dell'attivita', alla sua potenzialita' produttiva e all'organizzazione aziendale. Deve essere disponibile un locale e/o zona opportunamente delimitato e con dimensioni adeguate al numero degli addetti in servizio, anche ricavato all'interno di un locale con diversa destinazione destinato a spogliatoio, aerato in modo naturale o con sistemi meccanici, fornito di armadietto individuale, a doppio scomparto, in materiale facilmente lavabile o disinfettabile. E' ammesso posizionare gli armadietti a doppio scomparto nell'antibagno del servizio igienico solo se questo e' ad uso esclusivo del personale. Tutti i punti che determinano emissione di vapori o fumi, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e/o riscaldamento, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie con sbocco a tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. La canna fumaria dovra' sfociare in un comignolo posizionato al tetto dell'edificio e ad una quota al di sopra degli edifici circostanti nel raggio di m. 10, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale. Nel caso di nuove autorizzazioni dovra' essere valutata la sistemazione o l'adeguamento di camini preesistenti situati a quote diverse e che possono costituire fonte di insalubrita' o molestia. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformita' dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. Sistemi alternativi di abbattimento fumi di cottura possono essere eccezionalmente accettati con specifica certificazione di idoneita' dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei regolamenti comunali. Negli esercizi esistenti e gia' autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno, possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. La valutazione degli aspetti di natura edilizia e' di competenza comunale. Il materiale di pulizia deve essere conservato in locali o armadi appositi per evitare la contaminazione degli alimenti. La zona lavaggio deve essere attrezzata con vasche e lavastoviglie (non obbligatoria in caso di utilizzo di stoviglie a perdere) in numero adeguato alla potenzialita' produttiva; i lavelli devono essere facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda e dotati preferibilmente di comando non manuale (es. pedale o fotocellula); sono consigliabili lavamani separati dai lavelli per preparazione alimenti con comandi non manuali, sapone liquido e asciugamani a perdere. Tutti i locali devono possedere areoilluminazione naturale pari almeno a un 1/8 della superficie del pavimento; il ricorso a sistemi artificiali deve essere motivato da specifiche situazioni strutturali e l'idoneita' della soluzione proposta deve essere valutata dai servizi competenti; per i locali ad uso spogliatoio, servizi igienici, deposito e' possibile prevedere areazione meccanica con sistema di ventilazione in grado di garantire almeno 5 ricambi/ora. Tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno, uno o piu' servizi igienici, separati per gli addetti e per il pubblico, non direttamente comunicanti con i locali di lavoro. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, erogatore di sapone liquido, asciugamani a perdere o sistema elettrico di asciugatura; i comandi di erogazione dell'acqua devono essere non azionabili manualmente (es. pedale, ginocchio o fotocellula), obbligatoriamente nei servizi igienici destinati agli addetti e preferibilmente in quelli destinati al pubblico. E' ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico solo negli esercizi di tipologia 1 fino a 60 posti a sedere e in quelli esistenti e gia' autorizzati di qualsiasi tipologia. La presente deroga si applica anche in caso di voltura (ex Art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, lettera a), senza modifiche strutturali e/o variazioni di tipologia, fatte salve le modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente normativa. In caso di variazione di tipologia per gli esercizi attualmente esistenti e gia' autorizzati con passaggio fino alla tipologia 3, e' necessario l'adeguamento a tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento. Per quanto attiene ai servizi igienici, la deroga di cui al precedente paragrafo, puo' essere applicata solo in presenza di documentata impossibilita': strutturale e sara' oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza secondo indicazioni che saranno successivamente esplicitate. I servizi igienici riservati al personale devono essere previsti in rapporto di 1/10, in presenza di esercizi con numero di addetti superiore a 10, i servizi igienici devono essere distinti per sesso. Il numero di servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero di coperti secondo il seguente standard: Ristorazione/Bar (tipologie 2, 3 e 4): fino a 60 posti a sedere: almeno una unita' igienica; da 61 a 150 posti a sedere: almeno 2 unita' igieniche divise per sesso; oltre 150 posti a sedere: almeno 4 unita' igieniche divise per sesso. Bar (tipologia 1): fino a 60 posti a sedere: e' ammessa la possibilita' di un solo servizio igienico in comune tra addetti e pubblico; da 61 a 150 posti a sedere: almeno una unita' igienica destinata esclusivamente al pubblico; oltre 150 posti a sedere; almeno 2 unita' igienichi divise per sesso. Devono essere rispettate le normative relative al superamento delle barriere architettoniche (legge n. 13/1989, decreto ministeriale n. 236/1989, legge n. 104/1992) consentendo la visitabilita' degli esercizi di ristorazione cosi' come definite dall'Art. 3 punto 4, lettera b del decreto ministeriale n. 236/1989, in tutti gli esercizi di nuova apertura. La verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche e' di competenza dei comuni. Tutti gli alimenti esposti e non confezionati (pasticceria, dolciumi, panini, tramezzini ecc., nonche' altri prodotti venduti non confezionati), devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti conservati a seconda del tipo di alimento in contenitori o in vetrine refrigerate con termometro a lettura esterna, o facilmente leggibile dall'esterno. L'esposizione di stuzzichini per aperitivi e' consentita per tempi di esposizione e quantita' limitate. Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano dotati di sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere presente un certificato di potabilita'; la potabilita' deve inoltre essere periodicamente verificata, a cura del titolare, con la periodicita' e la tipologia di analisi indicata dal SIAN (Servizi igiene alimenti e nutrizione) di riferimento. Il parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'attivita' deve essere espresso sulla base delle specifiche richieste e l'atto autorizzativo deve contenere indicazione specifica della tipologia di attivita' svolta, in riferimento alle categorie individuate: tipologia 1, 2, 3 e 4. Allegato B (Art. 4) REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 1 In aggiunta ai requisiti generali occorre prevedere: una zona di preparazione di bevande estemporanee (bancone bar); una zona, dimensionata in rapporto alla potenzialita' produttiva, per la preparazione di alimenti compositi quali panini, tramezzini, tartine, toast, ed altri prodotti farciti analoghi, pasticceria surgelata precotta ed assimilabili; idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti deperibili munite di termometro a lettura esterna, facilmente leggibile; una zona lavaggio attrezzata con vasca preferibilmente dotata di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula), lavabicchieri e/o lavastoviglie. E' consentito il lavaggio di verdura da utilizzare per la preparazione di panini, tramezzini, toast ecc, da eseguirsi in apposita vasca convenientemente dimensionata. REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 2 In questi esercizi si ribadisce che, oltre a quanto previsto per la tipologia 1, e', consentito il solo riscaldamento di alimenti in monodose, nonche' prodotti preparati in laboratori e/o esercizi autorizzati da somministrarsi in porzioni singole in seguito a frazionamento, prodotti ottenuti previo lavaggio e assemblaggio, quali macedonie insalate e simili. In aggiunta ai requisiti generali e ai requisiti specifici per la tipologia 1 occorre prevedere: un locale (o piano/zona di lavoro) dell'area bancone-bar e/o retrobancone-bar specificamente dedicato per la predisposizione dei cibi e/o assemblaggio di piatti semplici, per la manipolazione dei prodotti con dimensioni idonee in rapporto all'attivita'; il lavaggio di frutta e/o verdura da utilizzare per la preparazione di panini e/o piatti deve essere eseguito in apposita vasca convenientemente dimensionata, preferibilmente dotata di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula diversa da quella utilizzata nella zona Bar; una zona lavaggio attrezzata con lavello preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (pedale o fotocellula) e lavastoviglie; i prodotti di gastronomia, somministrati tal quali o utilizzati per la preparazione (es. frittate, milanesi, verdure sott'olio, insalata russa ed alimenti similari), devono essere preparati in esercizi autorizzati; di tali prodotti deve essere disponibile un documento attestante il laboratorio di preparazione, la quantita' di prodotto acquistato e la data di preparazione. REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 3 In questa tipologia sono inseriti gli esercizi con annesso un locale di preparazione finalizzato alla somministrazione in loco. Si configura a tutti gli effetti come un'attivita' di ristorazione e viene comunemente definita piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda, con requisiti strutturali minori rispetto a quelli richiesti per una ristorazione tradizionale e con alcune limitazioni produttive (eventualmente da prescriversi in aggiunta a quelle di seguito definite, da parte del SIAN competente sulla base di valutazioni in merito aIla specifica attivita' produttiva). Tale attivita' puo' essere autorizzata a condizione che siano presenti i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli indicati per la tipologia 1 e 2: un locale ad uso cucina con superficie complessiva non inferiore ad 8 mq., per le attivita' di preparazione, lavaggio e cottura, purche' sia conforme a quanto stabilito dall'Art. 28 comma 6, punti 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Tali attivita' possono essere collocate anche in locali distinti, ma funzionalmente tra loro raccordati ovvero in settori o zone distinte e separate di uno stesso locale. Le attivita' di preparazione non possono avere le caratteristiche specifiche della ristorazione tradizionale con menu' completi e differenziati, ma un menu' unico con la possibilita' di preparare al massimo 2 sughi per primi piatti, 2 secondi e contorni vari. E' esclusa la preparazione di: dolci con farcitura di crema e panna; gelati; paste fresche e ripiene. REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 4 In relazione alle strutture adibite ad attivita' di ristorazione tradizionale, devono essere previsti tutti i requisiti elencati nel paragrafo relativo ai requisiti comuni a tutte le tipologie e ove pertinenti i requisiti previsti per le tipologie 1, 2 e 3. Per assicurare adeguate condizioni dal punto di vista igienico-sanitario la superficie del locale cucina deve essere correlata alla potenzialita' produttiva e nello specifico al numero di posti a sedere della sala somministrazione. In particolare: e' preferibile l'utilizzo di locali a forma squadrata, evitando installazioni in senso longitudinale e la presenza di zone strette o nicchie di difficile pulizia; le attrezzature utilizzate per la preparazione devono essere disposte in modo razionale e organizzato in funzione delle fasi del processo produttivo; presenza di zone distinte per: preparazione; lavaggio; cottura, assenza, di promiscuita' tra lavorazioni diverse con predisposizione di zone e/o settori adeguatamente dimensionati per per la preparazione di carni, verdure, prodotti di gastronomia, pasticceria, ecc.; dotazione di frigoriferi (o di celle frigorifere) di capienza proporzionata alle dimensioni dell'attivita', con separazione tra salumi e formaggi/frutta e verdura/carni/piatti pronti/surgelati e congelati; per cucine di grande potenzialita' puo' essere necessaria una cella frigorifera separata per le carni; la superficie della cucina deve essere correlata al numero di posti della sala ristorazione, al netto dei locali dispensa. La superficie complessiva non deve essere inferiore a 15 mq. e deve comunque possedere i requisiti previsti dall'Art. 28 comma 6, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. in esercizi con preparazione di generi di pizzeria e' ammesso che la zona preparazione e cottura pizze possa essere collocata a vista dei consumatori, purche' ben delimitata, attrezzata con scaffali e ripiani di materiale lavabile e disinfettabile, con canna di esalazione del forno con sbocco al tetto. I contenitori dei prodotti usati per la preparazione devono essere collocati in modo da evitare contaminazioni esterne; il deposito della legna, generalmente situato nella parte sottostante del forno, deve essere ad ante chiuse; l'esposizione in sala ristorazione di alimenti a libero servizio deve avvenire in vetrine condizionate (caldo/freddo) in modo da rispettare le temperature di conservazione; la superficie del locale destinato alla somministrazione pasti deve essere adeguata al numero di posti a tavola: per il calcolo dei posti il parametro di riferimento e' di un metro quadrato per persona, tenuto conto che con 1.25 mq. a persona si ottiene l'agevole passaggio sia degli addetti sia dei clienti». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 5 luglio 2004 GHIGO