Art. 6. Vincoli di destinazione d'uso 1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'Art. 4, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso e della conservazione dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione. 2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei contributi, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dagli stessi, e sono trascritti presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari. 3. L'erogazione del contributo e' subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2. 4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all'entita' del contributo, maggiorata degli interessi legali.