Art. 6.
                    Vincoli di destinazione d'uso
    1.  I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi
per  gli  interventi  di recupero e valorizzazione di cui all'Art. 4,
sono  vincolati,  per  un  periodo  di  dieci  anni  dalla  data  del
provvedimento  di  concessione,  al  mantenimento  della destinazione
d'uso  e  della  conservazione  dei  caratteri salienti degli arredi,
della  conformazione  degli  spazi  interni,  delle vetrine e di ogni
altro elemento di decoro e funzione.
    2.  I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto
d'obbligo   unilaterale   prodotto   dai   soggetti  beneficiari  dei
contributi,  previo  assenso  dei  proprietari dei locali storici, se
diversi  dagli  stessi,  e sono trascritti presso i relativi pubblici
registri, con oneri a carico dei beneficiari.
    3.  L'erogazione  del  contributo e' subordinata all'espletamento
degli adempimenti di cui al comma 2.
    4.  I  vincoli  di  cui  al comma 1 possono essere rimossi previa
restituzione di una somma pari all'entita' del contributo, maggiorata
degli interessi legali.