Art. 6.
                Impianti mobili per telefonia mobile
    1.  L'attivazione  degli  impianti mobili per telefonia mobile e'
soggetta  a nulla osta preventivo del comune, previa acquisizione dei
pareri   vincolanti   dell'ARPA   e   dell'ASS.  Il  gestore  inoltra
contestualmente  al  comune  la  richiesta  di nulla osta, all'ARPA e
all'ASS la richiesta dei pareri vincolanti.
    2.  Il nulla osta e' rilasciato entro settantacinque giorni dalla
data di ricezione della domanda. L'ARPA e l'ASS formulano i pareri di
competenza  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
ricezione della richiesta. Ciascun Ente puo' richiedere, per una sola
volta, l'integrazione della documentazione prodotta
    3.   Il   gestore   comunica   al   comune,  all'ARPA  e  all'ASS
l'attivazione  dell'impianto,  nonche'  l'avvenuta  dismissione dello
stesso, che deve avvenire entro novanta giorni dall'attivazione.
    4.  In  caso  di  mancata  dismissione  dell'impianto nei termini
previsti,  il  medesimo  e'  considerato  ai  fini  urbanistici quale
impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni
di  cui  all'Art.  5  e alle sanzioni di cui all'Art. 10, comma 3. Il
comune  provvede  alla  demolizione  dell'impianto  e alla rimessa in
pristino del sito dismesso addebitandone la spesa al gestore.
    5.  L'attivazione  degli  impianti  mobili  per  telefonia mobile
necessari  per  eventi  straordinari  e di durata limitata a quindici
giorni,   nonche'   l'installazione  sono  soggette  a  comunicazione
preventiva al comune interessato, all'ARPA e all'ASS territorialmente
competente,  corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e
della   certificazione   del   gestore   attestante   la  conformita'
dell'impianto  ai  limiti  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.
    6.  Gli  oneri relativi alle verifiche successive all'attivazione
sono a carico del richiedente l'installazione degli impianti.