Art. 6. Impianti mobili per telefonia mobile 1. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile e' soggetta a nulla osta preventivo del comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell'ARPA e dell'ASS. Il gestore inoltra contestualmente al comune la richiesta di nulla osta, all'ARPA e all'ASS la richiesta dei pareri vincolanti. 2. Il nulla osta e' rilasciato entro settantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda. L'ARPA e l'ASS formulano i pareri di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ciascun Ente puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta 3. Il gestore comunica al comune, all'ARPA e all'ASS l'attivazione dell'impianto, nonche' l'avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro novanta giorni dall'attivazione. 4. In caso di mancata dismissione dell'impianto nei termini previsti, il medesimo e' considerato ai fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni di cui all'Art. 5 e alle sanzioni di cui all'Art. 10, comma 3. Il comune provvede alla demolizione dell'impianto e alla rimessa in pristino del sito dismesso addebitandone la spesa al gestore. 5. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata limitata a quindici giorni, nonche' l'installazione sono soggette a comunicazione preventiva al comune interessato, all'ARPA e all'ASS territorialmente competente, corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la conformita' dell'impianto ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche. 6. Gli oneri relativi alle verifiche successive all'attivazione sono a carico del richiedente l'installazione degli impianti.