Art. 6. 1. In armonia con il disposto di cui all'Art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attivita'; b) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'Art. 178 del codice penale e dell'Art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'Art. 17, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici; e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara; f) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici; h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.