Art. 6. Relazione periodica 1. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nullaosta ha l'obbligo di inoltrare all'azienda U.S.L. una relazione tecnica relativa alla gestione radioprotezionistica dell'attivita'. Tale relazione e' redatta e sottoscritta, per quanto di rispettiva competenza, dall'esperto qualificato di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'Art. 83 dello stesso decreto legislativo e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'Art. 5, comma 5 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).