Art. 6.
                         Relazione periodica
    1.  Ogni  cinque  anni  a  decorrere  dalla data del rilascio, il
titolare  del  nullaosta ha l'obbligo di inoltrare all'azienda U.S.L.
una  relazione  tecnica  relativa  alla gestione radioprotezionistica
dell'attivita'.  Tale relazione e' redatta e sottoscritta, per quanto
di rispettiva competenza, dall'esperto qualificato di cui all'Art. 77
del  decreto  legislativo  n.  230/1995  e  successive modifiche, dal
medico  addetto  alla  sorveglianza  medica  di cui all'Art. 83 dello
stesso   decreto   legislativo   e   dal  responsabile  dell'impianto
radiologico  di  cui  all'Art.  5,  comma  5  del decreto legislativo
26 maggio  2000,  n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in
materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).