Art. 6.
     Comitato regionale per il diritto allo studio universitario
    1.  E'  istituito,  senza  oneri  per  il  bilancio regionale, il
Comitato  regionale per il diritto allo studio universitario composto
da:
      a) l'assessore competente, che lo presiede;
      b) il direttone generale competente in materia, o suo delegato;
      c) i  rettori  di  ogni  universita'  con  sede  in Lombardia o
delegati delle stesse;
      d) un rappresentante degli studenti per ogni universita';
      e) quattro  rappresentanti  designati dai legali rappresentanti
delle istituzioni che compongono il sistema dell'AFAM;
      f) un  rappresentante  delle  scuole  superiori  per  mediatori
linguistici;
      g) quattro rappresentanti degli studenti del sistema dell'AFAM;
      h) un  rappresentante degli studenti delle scuole superiori per
mediatori linguistici.
    2.  Il  comitato formula proposte e contribuisce alla definizione
delle  linee  di  indirizzo  triennali  e  dei  provvedimenti  di cui
all'Art. 5, comma 2 e ne verifica l'attuazione.
    3.  Le  modalita' di convocazione e di funzionamento del Comitato
sono definite con deliberazione della giunta regionale.