Art. 6. Borse di studio 1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che risiedono nella regione, i quali versano in disagiate condizioni economiche. L'attribuzione e' fatta in base ai criteri del merito e del rischio di abbandono del sistema formativo. 2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla giunta regionale, anche differenziate per ordine e grado di scuola e istituto frequentato e indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, sono attribuite prioritariamente agli alunni e agli allievi inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse di studio per solo merito eccezionale, dell'importo stabilito con atto della giunta regionale secondo i criteri individuati dal regolamento regionale. I percettori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del percorso formativo eventualmente anche universitario, se permangono i requisiti di merito eccezionale.