Art. 6.
                           Borse di studio

    1.  La  Regione  istituisce borse di studio destinate agli alunni
dell'istruzione   e   agli  allievi  della  formazione  professionale
realizzata  da  agenzie  accreditate  che  risiedono nella regione, i
quali  versano  in disagiate condizioni economiche. L'attribuzione e'
fatta  in  base  ai criteri del merito e del rischio di abbandono del
sistema formativo.
    2.  Le  borse  di  studio,  nella  misura massima stabilita dalla
giunta  regionale, anche differenziate per ordine e grado di scuola e
istituto  frequentato  e indipendentemente dalla spesa effettivamente
sostenuta,  sono  attribuite  prioritariamente  agli  alunni  e  agli
allievi  inclusi  nella  fascia  di  reddito  determinata a norma del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni.
    3.  La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse di studio
per  solo  merito  eccezionale, dell'importo stabilito con atto della
giunta  regionale  secondo  i  criteri  individuati  dal  regolamento
regionale.  I percettori di tali borse continuano ad usufruirne negli
anni   successivi,  fino  al  completamento  del  percorso  formativo
eventualmente  anche  universitario,  se  permangono  i  requisiti di
merito eccezionale.