Art. 6. Osservanza del divieto 1. Le persone di cui all'Art. 4 della legge avvisano chi fuma ove e' vietato che tale fatto costituisce violazione sanzionabile e adottano tutte le misure idonee ad impedire la palese violazione del divieto di fumo. 2. All'accertamento delle violazioni negli uffici pubblici procedono le persone di cui all'Art. 4 della legge o le persone da queste appositamente incaricate. 3. All'accertamento delle violazioni nei locali condotti da privati procedono gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria.